Cos'è
Per attività di spettacolo viaggiante si intendono attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Le attrazioni di spettacolo viaggiante debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali indicate nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma dell’art. 4 della Legge n. 337/1968.
Accedere al servizio
Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.
Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.
La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.
Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.
La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:
- DUA
- B20 per acquisizione titolo abilitativo e registrazione attrazioni
- D3
- D4
- F24 per installazioni temporanee
- F7 in caso di insufficienza degli spazi presenti nell’allegato A
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
- E5 o A10 se è previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali
- A22 per luoghi di capienza inferiore a 200 persone
- F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
- F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.
Il procedimento per l’esercizio dell’attività in linea di massima è l’autocertificazione a zero giorni.
Tuttavia esso potrebbe essere soggetto al procedimento in Conferenza di Servizi qualora la complessità dell’intervento da realizzare comportasse la necessità di acquisire il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CVLPS) comunale o provinciale.
Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore, ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. L’istanza di registrazione è presentata al Comune corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del D.M. del 18.05.2007. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della CVLPS comunale o provinciale in base alle specifiche competenze, ed è quindi un procedimento che segue le regole della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 25 della L.R. n° 3/2008. Tale registrazione ha validità su tutto il territorio nazionale ma non costituisce titolo per l’esercizio dell’attività stessa. Per alcune attrazioni di minore rilevanza, il parere della CVLPS per la registrazione è sostituito dall’asseverazione di un tecnico abilitato.
Requisiti
- requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011
- requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti dal Regio Decreto n. 773/1931
Allegati
- Si veda gli allegati presenti nelle schede di riferimento
Accesso online
SUAPE Sportello Unico