Agenzia d'affari

Imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Data di pubblicazione:
15 Ottobre 2022

Cos'è

Le agenzie d’affari sono quelle imprese che si caratterizzano per l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti e si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B12
  • D3
  • D4
  • E6 in caso di vendita di preziosi
  • E26 in caso di vendita di armi comuni
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F45 per autovidimazione di ulteriori registri (es. registro dell’usato)
  • C1C2C3C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare 

L’attività può essere esercitata presso l’abitazione solo nel caso in cui essa non comprenda la compravendita di beni materiali. In questo caso deve essere dichiarata la disponibilità a consentire, in qualunque ora, l’accesso ai medesimi locali da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ai fini di cui all’art.16 del T.U.L.P.S.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • tenere un registro giornale degli affari;
  • tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
  • comunicare al comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni;
  • non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa;
  • non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività, per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, è l’autocertificazione a zero giorni.

Per le agenzie di recupero crediti si segue sempre il procedimento in conferenza di servizi.

Requisiti

  • requisiti antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)
  • requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931)

Allegati

  • Elenco delle tariffe delle operazioni, recante la data e la firma del dichiarante

Accesso online

SUAPE Sportello Unico

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023