Medie e grandi strutture di vendita

Pratiche per la gestione di medie e grandi strutture di vendita.

Data di pubblicazione:
15 Ottobre 2022

Cos'è

Le medie strutture di vendita, in base alla L.R. 5/2006, hanno superficie superiore ai limiti di cui agli esercizi di vicinato e fino a 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti

La superficie di vendita che ha come oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l’edilizia e similari) è computata nella misura di un terzo della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti.

Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B1
  • D1
  • D2 ed E1 per attività nel settore alimentare
  • E3 in caso di vendita di farmaci da banco
  • E9 in caso di vendita di prodotti fitosanitari
  • E15 in caso di vendita al minuto di bombole di GPL per combustione
  • E18 in caso di vendita di mangimi
  • E6 in caso di vendita di preziosi
  • E26 in caso di vendita di armi comuni
  • F45 in caso di autovidimazione del registro per la vendita dell’usato
  • A17 solo per apertura, ampliamento o variazione del settore merceologico di MSV e GSV
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ha eliminato il divieto di svolgere congiuntamente l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività. L’art. 9, comma 2, della L.R. n. 5/2006 sancisce il principio di contestualità secondo cui qualora ai fini dell'apertura di una MSV o GSV sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio, e il rilascio della concessione edilizia e della autorizzazione commerciale è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale da adottarsi a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. n. 5/2006. Tale principio è pienamente rispettato dal procedimento unico di cui alla L.R. n. 24/2016, che garantisce tale contestualità attraverso la concentrazione dei diversi endoprocedimenti presso il SUAPE.

Qualora per l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie commerciale sia necessario un titolo edilizio, la relativa richiesta deve essere contestuale alla richiesta del titolo commerciale, pena l’irricevibilità della pratica presentata presso il SUAPE per carenza di documentazione considerata essenziale. Nei progetti edilizi deve essere sempre esplicitata la superficie di vendita dei locali ad uso commerciale la cui superficie di pavimento superi i limiti della MSV; in alternativa deve essere esplicitata la destinazione specifica del locale, se diversa dal commercio al dettaglio. Qualora la richiesta del titolo edilizio per un fabbricato a destinazione commerciale la cui superficie di vendita superi i limiti previsti dalla normativa per una MSV non sia accompagnata da una contestuale richiesta del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale, o non sia chiaramente individuata la destinazione specifica dei locali, qualora diversa dal commercio al dettaglio, la pratica presentata presso il SUAPE deve essere considerata irricevibile per carenza di documentazione considerata essenziale.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Il procedimento per l’avvio dell’attività, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la variazione del settore merceologico delle grandi strutture di vendita è la Conferenza di Servizi speciale.

Requisiti

L'interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 in caso di commercio alimentare. In caso di commercio non alimentare è sufficiente il rispetto dei requisiti di onorabilità.

Allegati

  • planimetria 1:100 o 1:200 redatta da un tecnico abilitato
  • destinazione d'uso del locale. In caso si eserciti attività commerciale, la destinazione d'uso deve essere commerciale; in caso di attività artigianale, la destinazione deve essere artigianale; in caso di attività mista, vale la destinazione d'uso prevalente tra le due attività

Accesso online

SUAPE Sportello Unico

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023