Distributore di carburante

Installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti.

Data di pubblicazione:
15 Ottobre 2022

Cos'è

L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B8
  • D3
  • A18 nei casi indicati nel modulo
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande, B5 con i relativi ulteriori allegati
  • Per esercizio congiunto di commercio al dettaglio, B1 con i relativi ulteriori allegati
  • Per esercizio congiunto di rivendita di giornali, B4 con i relativi ulteriori allegati
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Negli impianti di distribuzione dei carburanti, è consentito lo svolgimento di altre attività:

  • esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  • esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
  • vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)

Allegati

  • Si veda gli allegati indicati nei vari moduli

Accesso online

SUAPE Sportello Unico

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023