Attività di giochi e sale gioco

Attività riferite ai giochi leciti relative a produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi di giochi.

Data di pubblicazione:
15 Ottobre 2022

Cos'è

Attività riferite ai giochi leciti di cui all'art 86 e 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. relative a:

Produzione di apparecchi di giochi: ai sensi del Decreto Interdirigenziale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 29/5/2013 n. 2302, è produttore di apparecchi di giochi colui che, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale.

Importazione di apparecchi da gioco: ai sensi del Decreto Interdirigenziale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 29/5/2013 n. 2302 è importatore di apparecchi da gioco colui che iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario.

Distribuzione: attività di fornitura di apparecchi di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.

Installazione: l’attivazione del procedimento è necessario per l'installazione di giochi leciti presso esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

I Decreti del Direttore dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato individuano le tipologie dei locali nei quali possono essere installati apparecchiature e congegni di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. commi 6 e 7, nonché il numero massimo di apparecchiature che è possibile installare.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 commi 1 e 4 della L.R. 5/2006 si evidenzia che la pratica dei giochi nei pubblici esercizi è subordinata all’esposizione di un’apposita tabella del questore vidimata dal Comune.

Per sala giochi si intende uno o più locali comunicanti tra loro, allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, sono messi a disposizione degli avventori apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come definiti all’art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke – box e simili, considerati leciti.

Accedere al servizio

Preventivamente alla presentazione della pratica relativa all’avvio dell’attività e al subingresso, l’interessato deve accertarsi di rispettare quanto previsto dall’art. 12 comma 2 della L.R. n. 2 del 11.01.2019: è vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Per ogni ulteriore approfondimento è consigliabile consultare il sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: https://www.adm.gov.it/portale/.

La pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B16
  • D3
  • D4
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • E5 o A10 se è previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali
  • Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, il modello B5 con i relativi ulteriori allegati
  • Per esercizio congiunto di scommesse, il modello B43 con i relativi ulteriori allegati
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il titolare dell'esercizio in cui vengono installati i giochi leciti, le sale da biliardo o da gioco deve essere in possesso della tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, che va obbligatoriamente esibita nel locale prima dell’avvio dell’attività di gioco. 

Per tutti gli apparecchi da installare dovranno essere preventivamente rilasciati i nulla osta previsti dall’art. 38 della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii. i quali dovranno fisicamente accompagnare ciascun apparecchio ed essere tenuti a disposizione per il controllo da parte degli organi di vigilanza.

Congiuntamente all’esercizio dell’attività di sala giochi possono essere svolte altre attività per le quali è necessario attivare i relativi endoprocedimenti (es.:somministrazione di alimenti e bevande). Per i dettagli consultare le schede specifiche.

L’art. 1 del Decreto legislativo 496/48 riserva allo Stato l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.

Il legislatore ha di volta in volta esercitato la riserva introducendo nuove modalità di gioco e disciplinando quelle esistenti. I vari interventi succedutisi negli anni consentono di ricondurre la disciplina dei giochi e delle scommesse alle norme di settore indicate di seguito:

- R.D. 773/31 - Apparecchi da divertimento ed intrattenimento

- L. 315/42 - Scommesse ippiche

- L. 133/99, Art. 16 - Concorsi pronostici, Giochi di abilità, Scommesse a totalizzatore o a quota fissa, Bingo.

- L. 722/55 - Lotterie nazionali

- L. 528/82 ex R.D.L. 1933/38 - Lotto

- L. 296/06 Art. 1, c. 90 - Giochi numerici a totalizzatore Particolare interesse riveste il profilo di tutela del minore nell’ambito del gioco lecito.

Il minore, non essendo in possesso della piena capacità d’agire, non può concludere validamente un qualsiasi contratto di gioco, ancorché garantito dallo Stato, in quanto non è in grado di valutare appieno, ed accettare, le clausole contrattuali e le conseguenze che ne discendono sulla sua sfera giuridica e psichica.

Nell’ambito delle attività di gioco lecito, l’ordinamento vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 (art 24, c. 20 del DL 98/2011) ed il loro ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del R.D. 773/31, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi (art. 7, c. 8 del DL 158/2012).

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, secondo l’art.4 della legge 401 del 1989: Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. E’ punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato…o utilizza modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e requisiti anitmafia.

Allegati

  • Planimetria 1:100 o 1:200 redatta da un tecnico abilitato.

Accesso online

SUAPE Sportello Unico

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023