PRESCRIZIONI ANTINCENDIO - ANNO 2022

ORDINANZA N. 28 DEL 30/05/2022

Data di pubblicazione:
30 Maggio 2022
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO - ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso che, con l’approssimarsi della stagione estiva, la presenza di stoppie, fieno, erbacce o sterpaglie in genere, sia nei centri urbani che nei terreni incolti e/o agricoli o nelle loro immediate vicinanze, lungo la viabilità di competenza comunale e nel perimetro dei centri abitati, rappresenta un grave pericolo per l’incolumità pubblica in quanto aumenta la probabilità di rischio incendio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022, con cui sono state   approvate le Prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022 – aggiornamento 2022;

Vista la Legge Quadro n. 353 del 21 novembre 2000, in materia d’incendi boschivi;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 8, del 27 aprile 2016;

Visto il Decreto Legge n. 120 del 8 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 155 del 8 novembre 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11 febbraio 2022 “Adeguamento ed aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile”;

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

Considerato altresì indispensabile tutelare la pubblica incolumità ovvero l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

O R D I N A

si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02 maggio 2022 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022”, che si intendono qui integralmente richiamate.

Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, dal 1° giugno al 31 ottobre, il divieto:

  1. di accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  2. utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
  3. di smaltire braci;
  4. di gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  5. di fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

Entro il 1° Giugno 2022:

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 12 – Terreni e fabbricati

  1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
  2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui sopra, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 27, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma, dell’art. 12 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 14 - Depositi di materiale infiammabile o combustibile

I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Inoltre, gli stessi hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 15-Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali

Entro il 15 maggio 2022, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi;

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 21 - Norme e adempimenti per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

I proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, di strutture ricettive di cui all’art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all’art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 27, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, devono dotarsi di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente;

In tutte le attività ricettive sopracitate, altresì, deve essere predisposta obbligatoriamente un’adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall’esterno, sia da evitare il propagarsi all’esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all’interno all’area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco;

In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

  1. le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d’incendio;
  2. lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all’inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
  3. le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti;

Le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, sono soggette alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) come modificato dal DM 02.07.2019

(G.U. Serie Generale n. 162 del 12 luglio 2019);

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 11.

Chiunque, al di fuori delle aree boscate, nel caso di compimento di attività che comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature atti a provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile. Similmente è reso obbligatorio durante l’uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili) di dotarsi di estintore a schiuma da 6 kg;

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022 approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 02 maggio 2022 – aggiornamento 2022.

AVVERTE

in caso di mancato rispetto della presente, l’Amministrazione comunale disporrà gli opportuni interventi provvedendo ad addebitare i costi dell’operazione ai soggetti responsabili dell’inadempimento; salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022 - saranno punite art. 24 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 02 maggio 2022 a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 353 così come modificato dal DL 08 settembre 2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L.n.155 del 8 novembre 2021, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8;

le violazioni alla presente ordinanza, in conformità al disposto all’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, saranno perseguite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla deliberazione di Giunta n. 61/2013;

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 5- Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”

Nel periodo di elevato pericolo, la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola, su richiesta motivata, può autorizzare le seguenti attività:

  • all’interno di aree boscate l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo  di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
  • esercizio delle carbonaie;
  • pratiche fitosanitarie.

Le richieste suddette devono pervenire alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola, almeno dieci giorni prima dell’esecuzione delle stesse;

Nell’autorizzazione sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l’obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche;

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art.10 – “Sospensione delle autorizzazioni”

In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), le autorizzazioni di cui al titolo III dell’allegato alla deliberazione di giunta regionale 15/1 del 02  maggio 2022, sono sospese.

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 7 - Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco

Gli interventi inerenti l’apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l’uso del fuoco, sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo e sono ammessi nel medesimo periodo, esclusivamente previa autorizzazione scritta della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola;

Le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02 maggio 2022 - Art. 8 – Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

  1. nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 02 maggio 2021;
  2. nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola;
  3. per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
  4. per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, ai soggetti singoli o associati che, per il tramite del Comune di Budoni, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale. La Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola dovrà ricevere le richieste almeno 20 giorni prima del periodo di interesse al fine di istruire il progetto, verificarne l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e autorizzarne l’esecuzione;

L’abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell’anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco;

Si precisa che le richieste di abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere presentate almeno 10 giorni prima dalla data prevista per la loro esecuzione, mentre quelle di cui alla lettera d) dovranno pervenire, per il tramite del Comune di Budoni, alla competente Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Siniscola almeno 20 giorni prima del periodo di interesse.

Data, 30/05/2022

Il Sindaco - PORCHEDDU GIUSEPPE

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023