Ordinanza N. 30 del 16/09/2021

DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N. B027NU DENOMINATO PEDRA E CUPA

Data di pubblicazione:
16 Settembre 2021
Ordinanza N. 30 del 16/09/2021

DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N. B027NU DENOMINATO PEDRA E CUPA

PREMESSO che:

  • La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n. 116/08, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
  • Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
  • La Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall’ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione,

PRESO ATTO della nota del 16.09.2021 pervenuta al protocollo del Comune a mezzo posta certificata dalla Agenzia Regionale Per La Protezione Dell’Ambiente Della Sardegna (ARPAS) – rubricata al n° 9425 del 16.09.2021 del protocollo dell’Ente, con la quale vengono individuate le acque vietate alla balneazione temporanea – a seguito di prelievo effettuato in data 13.09.2021 - nel tratto relativo alla stazione n. B027NU, Denominata PEDRA E CUPA (codice Numind IT020104009005). con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

  • INIZIO Coord. Est 1'560'915 -  Coord. Nord 4’505’898
  • FINE Coord. Est 1’560'418 -  Coord. Nord 4’506’928
  • LUNGHEZZA 1156 [metri]

RILEVATO che le acque individuate nel punto precedente, avendo riportato uno stato di qualità che ha determinato il superamento dei limiti di norma, sono da intendersi vietate alla balneazione nelle more di campionamenti aggiuntivi da effettuarsi nell’immediato;

RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 lettera a) del sopracitato D.Lgs n.116/08 che attribuisce ai Comuni la competenza alla delimitazione delle acque non adibite alla  balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio.

RICONOSCIUTO comunque l’obbligo, non residuando in merito alcuna discrezionalità dalle predette disposizioni normative, di emettere apposita ordinanza di divieto alla balneazione TEMPORANEO relativamente alla sopracitata stazione n. B027 NU, Denominata denominata PEDRA E CUPA (codice Numind IT020104009005).

VISTI:

  • Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267
  • Il D.L.vo n.116/2008
  • Il D.M. 30.03.2010

ORDINA

Il divieto di balneazione temporaneo nel tratto relativo alla stazione n. B027NU, Denominata PEDRA E CUPA (codice Numind IT020104009005). con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

  • INIZIO Coord. Est 1'560'915 -  Coord. Nord 4’505’898
  • FINE Coord. Est 1’560'418 -  Coord. Nord 4’506’928
  • LUNGHEZZA 1156 [metri]

IL SINDACO - Giuseppe PORCHEDDU

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023