ORDINANZA N.2 DEL 3 FEBBRAIO 2022

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Utilizzo dei test antigenici rapidi nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Data di pubblicazione:
04 Febbraio 2022
ORDINANZA N.2 DEL 3 FEBBRAIO 2022

IL PRESIDENTE ORDINA

Art. 1) A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, per la definizione di caso confermato SARSCoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena disposti dai Servizi di igiene e sanità pubblica.

Art. 2) Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, non anche ai test antigenici autosomministrati.

Art. 3) Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi, tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di test antigenici, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, dovranno garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificarne preventivamente l’identità personale.

Art 4) La diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare RT-PCR.

Christian Solinas

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Novembre 2023